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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 20 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109.

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Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina

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, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

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in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.

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2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina

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agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

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abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i

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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di

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. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

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e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

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comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

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3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

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